La Proposta di Legge mira a superare l'ingiustizia dell'"Atto Dovuto" e a garantire tutele legali e professionali concrete a tutti gli operatori delle Forze di Polizia e delle Forze Armate nell'esercizio delle loro funzioni.
Obiettivi Principali:
1) No iscrizioni automatiche: sostituire la prassi dell'"atto dovuto" con un nuovo sistema che rafforzi la presunzione di legittimità delle azioni in servizio.
2) Copertura spese legali: istituzione di un Fondo Nazionale per coprire direttamente e integralmente le spese legali e di consulenza tecnica per i fatti connessi al servizio, eliminando l'onere di anticipazione da parte dell'operatore.
3)Tutela della carriera: sterilizzare gli effetti negativi (sospensioni cautelari, blocco avanzamenti e trasferimenti) sulla carriera del personale fino a sentenza irrevocabile di condanna.
4) Responsabilità dell'Amministrazione: porre il risarcimento civile, in caso di fatti commessi in servizio, a carico dell'Amministrazione (salvo dolo o colpa grave accertati).
Questa proposta mira a garantire la necessaria serenità a chi rischia la vita per la sicurezza della collettività, liberando il personale dal "calvario" di spese e incertezze professionali.
La proposta non persegue trattamenti di favore, o l’istituto dello “Scudo Penale” o l’eliminazione dell’ “Atto Dovuto”, strumento giuridico di garanzia nei confronti degli operatori, ma delinea un sistema di tutele da parte dello Stato, per il quale essi stessi operano.
Quesito iniziativa
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Disposizioni per il superamento dell'"Atto Dovuto" e per la tutela del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate nell'esercizio delle proprie funzioni
Articolo 1 - Finalità e oggetto
1. La presente legge ha l'obiettivo primario di sostituire integralmente il principio e la prassi del cosiddetto "atto dovuto" nelle indagini preliminari a carico del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate (di seguito "personale in divisa"), superando ogni automatismo investigativo e ogni percezione distorta che tale automatismo possa costituire di per sé una garanzia procedurale. L'intento è di introdurre un nuovo sistema che assicuri trasparenza e legalità attraverso vere e sostanziali tutele per il personale impegnato nell'assolvimento dei propri doveri.
2. La legge mira a rafforzare la presunzione di legittimità delle azioni compiute nell'esercizio delle funzioni istituzionali, in particolare quelle che implicano l'uso della forza o delle armi, nel pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, riconoscendo la specificità del contesto operativo ad alto rischio e la pressione decisionale a cui il personale in divisa è sottoposto.
Articolo 2 - Modifiche al Codice di Procedura Penale in materia di iscrizione delle notizie di reato e superamento dell'"atto dovuto"
1. Al Codice di Procedura Penale sono apportate le seguenti modificazioni: all' articolo 335, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente - "Qualora l'iscrizione sia relativa a reati commessi da appartenenti alle Forze di Polizia o alle Forze Armate nell'esercizio delle loro funzioni, l'iscrizione della notizia di reato è comunicata immediatamente all'Amministrazione di appartenenza, la quale, ha facoltà di nominare un proprio difensore e di avvalersi delle facoltà e dei diritti attribuiti all'indagato e al suo difensore, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 100".
Articolo 2-bis - Modifiche all'Articolo 360 del Codice di Procedura Penale
1. All'Articolo 360 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Quando gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui al comma 1 sono disposti su cose o persone che attengono all'operato di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di militari nell'esercizio delle loro funzioni o del servizio compiuti con l’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, l'avviso di cui al comma 1 è notificato anche all'Amministrazione di appartenenza dell'agente o militare. L'Amministrazione, a tutela del proprio operato e della legittimità dell'azione compiuta in servizio, esercita le facoltà previste dal presente articolo, compresa la nomina di propri consulenti tecnici che affiancheranno i consulenti di parte nominati dall’indagato. L’agente indagato ha facoltà di utilizzare le perizie effettuate dai consulenti dell’Amministrazione, delle quali comunque il Pubblico Ministero non potrà avvalersi salvo che non lo richieda espressamente l’indagato".
Articolo 3 - Modifiche all' articolo 53 del Codice Penale sull'uso legittimo delle armi e presunzione di legittimità
1. All'Articolo 53 del Codice Penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'uso della forza o delle armi da parte dell'agente di pubblica sicurezza, dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o del militare, nell'adempimento di un dovere del proprio ufficio o per respingere una violenza o vincere una resistenza all'Autorità, si presume legittimo salvo prova contraria, qualora sia l'unica condotta idonea a conseguire lo scopo ed esista un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito. La valutazione della proporzionalità e della necessità è operata in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, alla gravità della minaccia e alla prevedibilità delle conseguenze immediate, e tiene conto, in particolare, della percezione ragionevole e non arbitraria del pericolo da parte dell'agente al momento dell'intervento – anche se successivamente tale percezione si riveli inesatta –, nonché dello stato di stress operativo, della scarsità di tempo per la decisione e delle informazioni disponibili in quel preciso istante e del livello di addestramento effettivamente conseguito dall’operatore. L’Autorità Giudiziaria è tenuta a disporre una perizia per accertare l’adeguatezza dei programmi addestrativi predisposti dall’Amministrazione di appartenenza dell’agente indagato, in relazione all’evento in cui egli è rimasto coinvolto e dell’effettivo svolgimento dei programmi addestrativi".
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 53 del Codice Penale, è aggiunto un nuovo articolo: "Articolo 53-bis - Circostanza attenuante per l'uso di strumenti di coercizione e per lo stato di stress operativo: "salvo l’ipotesi di dolo, se il reato è stato commesso da un agente o ufficiale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, o da un militare, nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di funzioni di servizio, con l’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, e la condotta è stata determinata da una percezione distorta, errata o sproporzionata del pericolo reale dovuta allo stato di stress operativo, alla concitazione dell'azione, alla scarsità di tempo per la decisione, ad un elevato stato di pressione psicologica o da un inadeguato livello di addestramento imputabile all’Amministrazione di appartenenza, la pena è diminuita fino a un terzo. Tale circostanza si applica anche quando il fatto è commesso attraverso l’utilizzo del Taser, e l’agente, pur rispettando i protocolli operativi, ha causato un evento non prevedibile a causa delle condizioni soggettive del soggetto colpito. Il giudice valuta tale circostanza anche in relazione alla documentata pericolosità del soggetto, ai suoi precedenti specifici, o alla sua condotta violenta o aggressiva dimostrata in passato.
Articolo 3-ter - Uso del Taser e scriminante
1. L'uso del Taser da parte del personale di cui all'articolo 1 è legittimato al fine di respingere una violenza, vincere una resistenza o neutralizzare un soggetto pericoloso, quando l'impiego di tale strumento rispetti le seguenti regole di ingaggio: a) L'uso avviene in situazioni di estrema necessità, quando l'uso della forza fisica non è sufficiente a controllare la minaccia; b) È preceduto, laddove le condizioni lo consentano, da un avvertimento verbale rivolto al soggetto; c) L'arma è puntata al tronco del soggetto, con l’intenzione di evitare testa, collo e organi vitali; d) L'operatore si attiene ai protocolli di sicurezza e formazione specifici per il Taser, inclusa l'attivazione dei soccorsi sanitari in caso di necessità.
2. L'operatore che agisce in conformità alle regole d'ingaggio di cui al comma 1 non è punibile, anche qualora l'azione abbia avuto un esito non voluto o prevedibile a causa del movimento e delle condizioni di salute del soggetto colpito, salvo i casi di dolo.
Articolo 4 - Tutela legale potenziata e supporto psicologico garantito
1. È istituito, presso il Ministero dell'Interno, il "Fondo Nazionale per la Tutela del Personale in Divisa", destinato a coprire direttamente le spese legali, comprese quelle relative a consulenze tecniche e perizie di parte, sostenute dal personale in divisa indagato, imputato o citato quale persona offesa per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio, nei vari gradi e fasi del procedimento. Le spese del procedimento sono anticipate o rimborsate all’agente che ne faccia richiesta nei limiti massimi previsti dai parametri ministeriali forensi disciplinari dal DM 55/2014 e seguenti.
2. Il Fondo di cui al comma 1 sarà finanziato con appositi stanziamenti a valere sul bilancio dello Stato e anche con risorse derivanti da quelle previste ai sensi degli articoli 22 e 23 Legge n. 80 del 09.06.2025 di conversione del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025), nonché da ulteriori risorse che potranno essere destinate a tale scopo. La gestione e l'erogazione diretta dei fondi, nonché le modalità di accesso da parte del personale, saranno disciplinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la pronta copertura delle spese senza necessità di anticipazione da parte del personale.
3. La copertura delle spese di cui al comma 1 è garantita indipendentemente dall'esito del procedimento, salvo che il procedimento si concluda con sentenza irrevocabile di condanna per dolo accertato e dichiarato nella sentenza.
4. L'Amministrazione di appartenenza è tenuta a fornire assistenza legale d'ufficio e supporto psicologico immediato al personale in divisa coinvolto in operazioni che hanno richiesto l'uso della forza o delle armi, o che sono oggetto di indagine per fatti connessi al servizio, fin dal momento in cui viene a conoscenza del coinvolgimento del proprio personale.
5. Le Amministrazioni di appartenenza stipulano convenzioni con avvocati e psicologi per garantire l'assistenza di cui al comma 4, assicurando la più ampia scelta al personale interessato e garantendo la riservatezza del supporto psicologico.
Articolo 5 - Dovere di servizio e rapporti con l'Autorità Giudiziaria
1. L'Amministrazione di appartenenza è tenuta a fornire all'Autorità Giudiziaria, su richiesta, una relazione dettagliata sulle condizioni operative, l'addestramento ricevuto e il contesto situazionale in cui si è verificato il fatto oggetto di indagine, al fine di una compiuta e realistica valutazione della condotta del personale in divisa. Inoltre, l'Amministrazione si impegna a fornire, tramite propri esperti e consulenti, ogni supporto tecnico e informativo necessario per la corretta ricostruzione dei fatti e la difesa dell'operato del proprio personale, qualora questo sia ritenuto conforme ai doveri d'ufficio.
2. Si riconosce esplicitamente che il personale in divisa, nell'adempimento del proprio dovere, agisce in rappresentanza dello Stato e per la tutela della collettività. Ogni azione posta in essere nel rispetto delle norme sull'uso legittimo della forza e delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa la risposta a una resistenza passiva, non può essere considerata una violazione punibile, ma un atto necessario per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Articolo 6 - Tutela amministrativa e responsabilità civile
1. Tutti gli effetti amministrativi e di carriera che creano "pregiudizio" al personale in divisa (tra cui sospensione cautelare dal servizio, blocco degli avanzamenti, preclusione a trasferimenti, concorsi o impieghi all'estero) in conseguenza della sottoposizione a vicende penali per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio, relativi all'uso delle armi, di taser o di altro mezzo di coazione fisica, sono sterilizzati e non producono effetti finché non interviene una sentenza irrevocabile di condanna.
2. Al fine di tutelare il personale da oneri economici ingiusti, l'eventuale risarcimento dovuto a terzi a titolo di responsabilità civile, in conseguenza di fatti commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è posto a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Tale disposizione non trova applicazione in caso di accertato dolo o colpa grave dell'operatore, valutata anche in relazione alla natura e frequenza dell'addestramento ricevuto, e dichiarati con sentenza irrevocabile.
3. Nel caso in cui, in sede giurisdizionale, sia accertato che l'addestramento del personale non sia stato adeguato e sufficiente rispetto alle mansioni svolte e ai rischi connessi, le spese di risarcimento del danno alla parte civile restano interamente a carico dell'Amministrazione, anche in presenza di colpa grave dell’operatore.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano esclusivamente ai fatti commessi in rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione, ovvero quando l'azione è diretta espressione delle funzioni istituzionali e dei doveri d'ufficio.
Articolo 7 - Modifiche a norme vigenti in materia di spese legali e rimborsi
1. Alla Legge 22 maggio 1975, n. 152, articolo 32, al primo capoverso, dopo le parole: "In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno" sono aggiunte le parole: ", nei limiti dei parametri forensi massimi di cui al Decreto Ministeriale 55/2014 e successivi aggiornamenti."
2. Al D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, anche in modo frazionato, una somma pari all'intero importo delle spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo."
3. Al D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, articolo 29, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono ammesse al rimborso, anche con stanziamenti straordinari, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela."
4. Al D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La richiesta di rimborso, nei limiti dei parametri forensi massimi di cui al Decreto Ministeriale 55/2014 e successivi aggiornamenti, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione."
Articolo 8 - Formazione professionale e addestramento
1. Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa provvedono all'aggiornamento continuo dei protocolli di formazione e addestramento del personale in divisa, con particolare attenzione alle tecniche di de-escalation, alla gestione delle situazioni di crisi, alla proporzionalità dell'uso della forza in contesti dinamici e alla gestione dello stress operativo e del trauma. Tali corsi sono volti a migliorare le capacità decisionali e operative, riducendo al minimo i rischi e garantendo la massima professionalità.
Articolo 9 - Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in [………………di euro annui] per le finalità di cui all'articolo 4, si provvede mediante [………………………………..].
Articolo 10 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.